Art. 2723 c.c. — Patti posteriori alla formazione del documento
Testo dell'articolo
Art. 2723. Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e' stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita' delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
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Note professionali
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