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Art. 2721 c.c. - Ammissibilità: limiti di valore

Testo dell'articolo

Art. 2721. Ammissibilita': limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

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