Art. 2707 c.c. — Carte e registri domestici
Testo dell'articolo
Art. 2707. Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
