Art. 2703 c.c. — Sottoscrizione autenticata
Testo dell'articolo
Art. 2703. Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
