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Art. 2669 c.c. — Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

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Art. 2669. Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 [comma abrogato] .

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Avv. Federico Papa
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