Art. 2641 c.c. — Confisca
Testo dell'articolo
Art. 2641. Confisca
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 337 Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 337 Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale .
Aggiornamenti
337 La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".
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