Art. 2633 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. [modificato]
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