Art. 2606 c.c. — Deliberazioni consortili
Testo dell'articolo
Art. 2606. Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
