In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2550 c.c. — Pluralita' di associazioni
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Art. 2550. Pluralita' di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
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