In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2545 septiesdecies c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2545 septiesdecies.

decies. (Scioglimento per atto dell'autorita'). [modificato] L'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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