In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2539 c.c. — Rappresentanza nell'assemblea

Testo dell'articolo

Art. 2539. Rappresentanza nell'assemblea

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. 228 Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Aggiornamenti

228 Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 , ha disposto (con l'art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2539, primo comma, del codice civile , gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20".

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2539 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale