In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2534 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2534. Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. L'atto costitutivo puo' prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' subentrino nella partecipazione del socio deceduto. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione. [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2534 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale