Art. 2529 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2529. Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'[articolo 2545-quinquies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2545-quinquies) e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. [modificato]
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Note professionali
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