In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2546 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2546. Nozione

Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'[articolo 2548](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2548). [modificato]

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Avv. Federico Papa
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