Art. 2494 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2494. Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'[articolo 2492](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2492), devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. [modificato]
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