In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2487 ter c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2487 ter. Revoca dello stato di liquidazione

La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'[articolo 2436](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2436). La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'[articolo 2445](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2445). [modificato]

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Avv. Federico Papa
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