In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2475 bis c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2475 bis. Rappresentanza della societa'

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'. [modificato]

Aggiornamenti

91 Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

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Avv. Federico Papa
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