Art. 2475 bis c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2475 bis. Rappresentanza della societa'
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'. [modificato]
Aggiornamenti
91 Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."
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