Art. 2447 quater c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2447 quater. Pubblicita' della costituzione del patrimonio destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'[articolo 2436](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2436). Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia. [modificato]
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
