In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2416 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Testo dell'articolo

Art. 2416. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'[articolo 2377](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2377) sono calcolate con riferimento [modificato] all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

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Avv. Federico Papa
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