In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2406 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2406. Omissioni degli amministratori

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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