In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2403 bis c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2403 bis. Poteri del collegio sindacale

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'[articolo 2421](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2421), primo comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'[articolo 2399](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2399). L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. [modificato]

Aggiornamenti

84 Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."

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Avv. Federico Papa
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