Art. 2401 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2401. Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'[articolo 2397](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2397), secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'[articolo 2397](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2397), secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo. [modificato]
Aggiornamenti
84 Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."
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