Art. 2390 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2390. Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. [modificato]
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