In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2390 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2390. Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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