Art. 2359 ter c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2359 ter. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'[articolo 2359-bis](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2359-bis) devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'[articolo 2446](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2446), secondo comma. [modificato]
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