In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2340 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2340. Limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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