In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2336 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2336. Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'[articolo 2330](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2330). [modificato]

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Avv. Federico Papa
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