Art. 2409 septiesdecies c.c. - Consiglio di amministrazione
Testo dell'articolo
Art. 2409 septiesdecies. Consiglio di amministrazione
decies
(Consiglio di amministrazione). [modificato] . La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli [2351](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2351) e [2449](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2449). Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dall'[articolo 2396-septies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2396-septies), e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'. [modificato]
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