Art. 2403 bis c.c. - Poteri del collegio sindacale
Testo dell'articolo
Art. 2403 bis. Poteri del collegio sindacale
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'[articolo 2396-septies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2396-septies). L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. [modificato]
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