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Art. 2396 octies c.c. - Riunioni dell'organo di controllo

Testo dell'articolo

Art. 2396 octies. Riunioni dell'organo di controllo

octies

(Riunioni dell'organo di controllo). [modificato] . L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalita', anche con mezzi di telecomunicazione. Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'[articolo 2421](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2421), primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti. L'organo di controllo e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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