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Art. 2396 bis c.c. - Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

Testo dell'articolo

Art. 2396 bis. Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

I direttori generali non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori, o direttori generali in societa' concorrenti, salvo specifica autorizzazione della societa' e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del loro incarico. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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