Art. 2394 bis c.c. - Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali
Testo dell'articolo
Art. 2394 bis. Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, [modificato] , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale [modificato] , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. [modificato]
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