Art. 2389 c.c. - Compensi degli amministratori
Testo dell'articolo
Art. 2389. Compensi degli amministratori
Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo per essa competente. [modificato] Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione [modificato] degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dello statuto e' stabilita dal consiglio [modificato] , sentito il parere dell'organo di controllo [modificato] . Se lo statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
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