Art. 2380 bis c.c. - Amministrazione della società
Testo dell'articolo
Art. 2380 bis. Amministrazione della societa'
La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci. Quando affidata a più persone, l'amministrazione e' esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli. [modificato]
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