Art. 2317 c.c. — Mancata registrazione
Testo dell'articolo
Art. 2317. Mancata registrazione
Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa' e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
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Note professionali
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