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Art. 2284 c.c. — Morte del socio

Testo dell'articolo

Art. 2284. Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

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Avv. Federico Papa
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