In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2279 c.c. — Divieto di nuove operazioni
Testo dell'articolo
Art. 2279. Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
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