Art. 2274 c.c. — Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Testo dell'articolo
Art. 2274. Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
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