Art. 2272 c.c. — Cause di scioglimento
Testo dell'articolo
Art. 2272. Cause di scioglimento
La societa' si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
3) per la volonta' di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale. 5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata. [modificato] 311 316
Aggiornamenti
311 Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
316 Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
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