Art. 2243 c.c. — Periodo di riposo
Testo dell'articolo
Art. 2243. Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non puo' essere inferiore a otto giorni. 13
Aggiornamenti
13 La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2243 del Codice civile , limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio"."
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