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Art. 2230 c.c. — Prestazione d'opera intellettuale

Testo dell'articolo

Art. 2230. Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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Avv. Federico Papa
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