Art. 2225 c.c. — Corrispettivo
Testo dell'articolo
Art. 2225. Corrispettivo
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
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Note professionali
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