In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2121 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2121. Computo dell'indennita' di mancato preavviso

L'indennita' di cui all'[articolo 2118](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2118) deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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