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Art. 2179 c.c. — Morte di una delle parti

Testo dell'articolo

Art. 2179. Morte di una delle parti

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

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Avv. Federico Papa
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