Art. 2179 c.c. — Morte di una delle parti
Testo dell'articolo
Art. 2179. Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
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