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Art. 2151 c.c. — Spese per la coltivazione

Testo dell'articolo

Art. 2151. Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi. Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

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Avv. Federico Papa
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