Art. 2041 c.c. — Azione generale di arricchimento
Testo dell'articolo
Art. 2041. Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2041 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
