Art. 2026 c.c. — Pegno
Testo dell'articolo
Art. 2026. Pegno
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
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