Art. 2044 c.c. — Legittima difesa
Testo dell'articolo
Art. 2044. Legittima difesa
Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se' o di altri. Nei casi di cui all'[articolo 52](/it-IT/fonte/codice-civile/art-52), commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa. Nel caso di cui all'[articolo 55](/it-IT/fonte/codice-civile/art-55), secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato [modificato] .
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