Art. 1521 c.c. — Vendita a prova
Testo dell'articolo
Art. 1521. Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
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Note professionali
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