In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1521 c.c. — Vendita a prova

Testo dell'articolo

Art. 1521. Vendita a prova

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1521 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale