In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1511 c.c. — Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Testo dell'articolo
Art. 1511. Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1511 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Aggiungi una nota professionale
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
