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Art. 1508 c.c. — Vendita separata di cosa indivisa

Testo dell'articolo

Art. 1508. Vendita separata di cosa indivisa

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo' valersi della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

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Avv. Federico Papa
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